La coalizione di destra ha vinto le elezioni politiche con quasi il 44%. Il primo partito che ha preso più seggi in Parlamento è Fratelli d’Italia con il 26%.
Il prossimo passaggio è stato l’insediamento del nuovo parlamento della XIX legislatura. A occupare i banchi dei due emicicli, per effetto del taglio dei parlamentari, sono 400 deputati e 200 senatori. Il 13 ottobre, la data individuata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono stati ufficialmente proclamati gli eletti. La prima seduta alla Camera dei deputati, è stata presieduta da Ettore Rosato, dal vicepresidente più anziano della scorsa legislatura. A Palazzo Madama la riunione d’aula dalla senatrice a vita Liliana Segre, la seconda più anziana tra le senatrici e i senatori.
Subito dopo l’insediamento, i nuovi eletti hanno eletto il presidente del Senato Ignazio La Russia e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
Il 17 e 18 ottobre i senatori e i deputati dovranno collocarsi in un gruppo parlamentare. Dopo questo passaggio i presidenti dovranno convocare i gruppi per l’elezione dei capigruppi. Eletti i capigruppi possono iniziare le consultazioni per la formazione del nuovo governo.
Il 19 ottobre le Camere procederanno con l’elezione dei vicepresidenti delle due camere, dei questori e dei segretari. La scelta di queste figure istituzionali rappresenta un banco di prova per i partiti della maggioranza e dell’opposizione che dovranno confrontarsi e pesare le loro influenze in base ai voti ricevuti.
La formazione del Governo
L’art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri“.
Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.
Fase preparatoria o consultazioni
Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Le consultazioni avvengono prima con i neo eletti di Camera e Senato, poi si procede con le delegazioni dei vari partiti.
Incarico
Il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. In questo specifico caso dovrebbe essere Giorgia Meloni, visto il chiaro risultato elettorale. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici.
La nomina
L’incaricato , che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri.
Il procedimento si conclude in questo caso specifico con l’emanazione di due tipi di decreti del Presidente della Repubblica:
- quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
- quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal Presidente del Consiglio);
Giuramento e fiducia
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.